DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

19-05-2020 - Supplemento ordinario n. 21/L alla GAZZETTA UFFICIALE - Serie generale - n. 128
    
Art. 124

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1". 

  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine chirurgiche FFP2;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice ed in nitrile, visiere e occhiali protettivi, calzari e copriscarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


Art.125

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, ..., spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciacun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c)l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti decontaminanti;

c) l'acquisto di dispositiviatti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di istallazione.

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